Aggiornamento giurisprudenziale
Parte delle sentenze contenute nella Sezione sono accessibili solo ai corsisti.
SENTENZA SELEZIONATA PER LA SETTIMANA IN CORSO:
Diritto Amministrativo
Danno da lesione del legittimo affidamento e riparto di giurisdizione
Cass. civ., Sez. Lav., 6 dicembre 2024, n. 31266 (est. Buconi)
Ricognizione:
La cognizione sulla domanda risarcitoria del privato per i danni causati dalla mancata adozione di atti che avrebbero dovuto essere emanati da parte dell’autorità amministrativa competente spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché si risolve nella contestazione circa l’omesso o cattivo (in tempi e modi non congrui) esercizio di un dato potere da parte dell’Amministrazione, donde la posizione giuridica soggettiva del danneggiato è costituita dall’interesse legittimo.
Sussiste, per converso, la giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di responsabilità civile della P.A. per lesione del legittimo affidamento del privato da contatto sociale qualificato (Cass. civ., Sez. Un., n. 1567/2023), ovvero in quella in cui, sebbene l’inerzia della P.A. sia collegata al mancato esercizio di attività provvedimentale, la stessa assuma natura di attività vincolata (Cass. civ., Sez. Un., n. 7737/2023).
In particolare, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la P.A. debba esercitare un’attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l’adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato all’esercizio di scelte di natura discrezionale (Cass. civ., Sez. Un., n. 28429/2022); solo ove si verta sul dato distintivo incentrato dalla presenza di un potere discrezionale, la situazione giuridica di cui è titolare il privato può essere definita di mero interesse.
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