Aggiornamento giurisprudenziale

 

Questa sezione, aggiornata con cadenza settimanale, rappresenta un prezioso strumento di approfondimento per gli studiosi e i professionisti del diritto. Al suo interno vengono raccolte e selezionate le sentenze di maggior rilievo nelle principali aree giuridiche, tra cui il diritto civile, penale, amministrativo e tributario.
L’obiettivo è offrire un quadro costantemente aggiornato sull’evoluzione della giurisprudenza, mettendo a disposizione degli utenti un repertorio di decisioni significative, utili per la preparazione accademica, l’attività concorsuale e l’esercizio della professione legale.
Alcuni contenuti della sezione sono riservati esclusivamente ai corsisti, garantendo loro un accesso privilegiato a materiali di studio e approfondimenti di alto valore scientifico.

 
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SENTENZE SELEZIONATE PER LA SETTIMANA IN CORSO:

DIRITTO CIVILE
Natura della perizia contrattuale

 
Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2025, n. 7795 (est. Guizzi)

Ricognizione:

Secondo un primo orientamento teorico, la perizia contrattuale e l’arbitrato libero sono istituti ben diversi, perché il primo non decide la controversia ma fissa soltanto contrattualmente, ed in base a criteri meramente tecnici, un elemento della controversia, mentre il secondo istituto è sostanzialmente un arbitrato vero e proprio, perché gli arbitri liberi decidono la controversia non diversamente da quello che fanno gli arbitri rituali o formali, sia pure con talune differenze (Cass. civ., n. 28511/2018).
Tuttavia, una parte della dottrina- specialmente processual-civilistica - riconduce senz’altro la perizia contrattuale nell’ambito dell'arbitrato, valorizzando il comune profilo funzionale, ravvisato nella risoluzione di una controversia. La linea di demarcazione tra i due istituti sarebbe, pertanto, costituita dal contenuto dell’accertamento demandato ai periti, giacché nella perizia contrattuale si farebbe riferimento solo ad “una questione di fatto di elevata pregnanza tecnica”, mentre nell’arbitrato (libero) il contrasto riguarderebbe “il rapporto (preesistente) nel suo complesso” ed avrebbe “connotato giuridico”.
Un non diverso ordine di idee si ritrova in talune pronunce della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. civ., n. 2996/2016), ove si è anche sostenuto che non vi sia nessuna distinzione, tra arbitrato libero e perizia contrattuale, sul piano degli effetti, “dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare” (Cass. civ., n. 10023/2005).
In considerazione di siffatto contrasto, si dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente, affinché valuti l'opportunità di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.
 
DIRITTO PENALE
Caso Rigopiano (parte II)
Cass. pen., Sez. VI, 11 marzo 2025, n. 9906 (est. Rosati e Di Giovine)

Ricognizione:

1. Colpa generica e colpa specifica
Venendo alla colpa, che rappresenta il secondo (e distinto) momento fondante la responsabilità penale, si rileva che la selezione delle misure cautelari da adottare per evitare tale responsabilità dipende dal tipo di disastro naturale che viene in considerazione. Con particolare riferimento al contenimento del pericolo di valanga, gli artt. 2 e 3, L.r. n. 47/1992 imponevano alla Regione l’obbligo di predisporre la CLPV (Carta di rischi locali di valanga), che avrebbe dovuto riguardare l’intero territorio montuoso abruzzese e mappare lo stesso con precisione onde delimitare i rischi di valanga ed adottare i necessari strumenti di prevenzione. La CLPV non è mai stata adottata dal 1992.
Il mancato rispetto di tale cautela integra il giudizio sulla colpa specifica.
A fronte della crescente complessità tecnica e sociale della realtà e del graduale affinamento dei sistemi prevenzionistici, si sta da tempo assistendo ad una progressiva espansione della disciplina normativa positivizzata, e la colpa specifica stia conseguentemente erodendo spazi un tempo occupati dalla colpa generica. La regola positivizzata rappresenta il frutto di un giudizio fondato sulla sedimentazione, per via di ripetizione sociale, della cautela e/o di un giudizio condotto su base scientifica, negli ambiti in cui la predicibilità dell’evento sia decodificabile attraverso conoscenze appartenenti a domini specialistici di cui l’uomo comune non dispone.
La colpa è in grado di modellarsi sull’evento, e cioè di ritagliare la tipicità (soggettiva) del reato muovendo a ritroso dalle caratteristiche specifiche dello stesso: compito affidato, nella colpa generica, ai giudizi sulla prevedibilità e sulla prevenibilità dell’evento; nella colpa specifica, al giudizio sulla cosiddetta concretizzazione del rischio nell’evento.
Non si vuole in tal modo disconoscere la figura dell’agente modello, posto che la sua alternativa, e cioè la valutazione svolta alla stregua dell'agente concreto, trascenderebbe in un pericoloso soggettivismo (prima, quello del destinatario del precetto; poi, quello dell’interprete), contrario ai principi del diritto penale.
Dapprima (misura oggettiva della colpa), andrà infatti operata una generalizzazione “oggettivante” dei giudizi sulla prevedibilità dell’evento, da esprimere alla stregua dell’agente modello. Solo in seconda battuta occorrerà correggere la valutazione così espressa, tenendo conto delle eventuali maggiori conoscenze (o capacità) dell'agente concreto, con l’effetto di innalzare lo standard di diligenza da lui esigibile (misura soggettiva della colpa).
A tale giudizio, bifasico, farà poi seguito la valutazione sull’evitabilità dell’evento, nessun rimprovero potendo essere mosso laddove l’evento, sebbene prevedibile, non fosse, in concreto, anche prevenibile dall’agente.
Infine, ove anche l’evento sia prevedibile ed evitabile, dovrà valutarsi la concreta esigibilità della condotta conforme a dovere, alla luce delle circostanze concrete di contesto in cui l'agente ha operato

2. La cooperazione di persone nel reato colposo
Non per questo la responsabilità può essere ascritta indistintamente a tutti i funzionari del Servizio di protezione civile regionale.
Il testo dell’art. 113 c.p., ai fini della configurazione di una cooperazione colposa, richiede che l’evento sia “stato cagionato dalla cooperazione di più persone”, dovendo rappresentare il prodotto causale dell’interazione di plurimi soggetti, che possono aver realizzato anche solo singoli frammenti dell’antecedente che ha condotto all’evento finale.
Non si richiede che senza la singola condotta l’evento non si sarebbe verificato; è invece sufficiente che ciascun comportamento, seppure realizzato in momenti diversi rispetto ad altri, abbia avuto rilievo eziologico sulla produzione dell’evento concreto, nel senso che, senza di esso, questo avrebbe presentato caratteristiche (significativamente) diverse da quelle in effetti assunte. Il che implica che condotta di partecipazione rilevante può essere anche quella che ha avuto valore condizionante in rapporto alla condotta di altro concorrente.
Sul piano dell’elemento soggettivo, è sufficiente la consapevolezza negli imputati di concorrere al fatto materiale altrui (Cass. pen., n. 22214/2019). Ma a conseguenze analoghe si perverrebbe in base alla diversa e più rigorosa tesi, di matrice dottrinale, che esige la consapevolezza altresì del carattere colposo dell’altrui condotta, là dove, come emerge anche dalle memorie di alcuni imputati, risulti che costoro sapessero dell'inadempimento dei loro predecessori agli obblighi della legge regionale n. 47 del 1992.

3. I rapporti tra scienza e giudizio penale
Il ricorso ai domini della scienza non è rinunciabile dal diritto contemporaneo ove si trovi a confrontarsi con fenomeni naturali, in quanto prescindere dalle nozioni scientifiche equivarrebbe ad autorizzare il regresso del diritto alla superstizione, interrogando una dimensione "magica" del giudizio penale.
La necessità di conformare la tipicità colposa al principio di tassatività penalistico presuppone che la regola cui l’agente deve uniformarsi preesista al suo agire. Questa caratteristica è rispettata soltanto se la regola è positivizzata (nella colpa specifica) ovvero se (nella colpa generica) l’agente può contare sulla sedimentazione del giudizio in ordine alla prevedibilità dell'evento. Ma tale sedimentazione ordinariamente presuppone la regolarità statistica di quest’ultimo, e cioè la conoscenza (o la conoscibilità) della sua probabilità su base appunto scientifico-statistica.
Al contrario, la circostanza che un evento sia soltanto possibile, in mancanza di indici oggettivi (alert, eventi-precursori) che consentano una parapsicologica riconoscibilità del pericolo (compensando il deficit di probabilità statistica) non può incardinare il rimprovero colposo, in quanto tale conclusione tradirebbe, oltre al già ricordato principio di tassatività, le esigenze costituzionali di personalità della responsabilità penale che trovano espressione nel principio di colpevolezza.
Si conferma, allora, come la conoscenza giuridica sia giocoforza debitrice di quella scientifica, che non può non orientare il giudizio dell’interprete e, prima, deve poter fungere da guida all’operato dell’agente.
Ma ciò sempre che il sapere scientifico cui si è attinto sia ritenuto valido, per aver superato il vaglio del giudice che, in base alla nota ed ancora attuale giurisprudenza, ne è custode (Cass. pen., n. 49884/2018) e può adoperare la tassonomia imbastita da Cass. pen., n. 43786/2010, Cozzini.
Pertanto, o il sapere scientifico è confutato nelle sue premesse dal giudice che, qualora si discosti dalle conclusioni del perito, è tenuto a motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici; oppure, se ritenuto valido, tale sapere non può essere dal giudice pretermesso.

4. Il reato di depistaggio
L’art. 375 c.p. è frutto di un’integrazione più recente (disposta con L. n. 133/2016) di un complesso di fattispecie poste a presidio del dovere di lealtà di coloro che siano chiamati a collaborare con l’autorità giudiziaria: false informazioni al Pubblico ministero, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, false attestazioni in documenti da produrre in giudizio e - collegato a queste, quale possibile prodromo - intralcio alla giustizia.
Il maggiore e peculiare disvalore del depistaggio rispetto ad esse, che ne giustifica la pena sensibilmente più elevata,  è costituito dalla combinazione di tre elementi: a) il riferirsi esclusivamente ad un’indagine od un processo di natura penale, nei quali, dunque, sono coinvolti anche beni di primario rilievo, non solo di tipo patrimoniale; b) il dolo specifico, dovendo trattarsi di una condotta tenuta “al fine di impedire, ostacolare o sviare” un tale procedimento; c) la qualifica dell’agente, trattandosi di reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio.
In riferimento al depistaggio “dichiarativo”, l’art. 375 c.p. si esprime in termini ampi, poiché estende il dovere di verità e di completezza del dichiarante a tutto quanto egli “sa intorno ai fatti sui quali viene sentito”; deve quindi concludersi che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio è tenuto a riferire ogni circostanza che a lui si presenti d’interesse, anche soltanto eventuale, per l’indagine od il processo in cui è chiamato a deporre.
Diversamente, la norma finirebbe per offrire una protezione più blanda e meno efficace al bene giuridico da essa tutelato - quello, cioè, dell’efficacia dell’attività giudiziaria, cui si riferisce il capo I del titolo III del libro II del codice penale, proprio nella fase iniziale (quella delle indagini), in cui tale bene maggiormente deve essere tutelato.

 
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Interdittive antimafia e partecipazione procedimentale
Cons. St., Sez. III, 18 febbraio 2025, n. 1295 (est. Pescatore)

Ricognizione:

Anche a seguito della riforma attuata con l’art. 48, D.L. n. 152/2021, che ha delineato un nuovo punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire il contraddittorio e la necessità di contrastare il fenomeno malavitoso prevedendo l’obbligo di una tempestiva comunicazione al soggetto interessato, permangono nel procedimento disegnato dal codice antimafia significative limitazioni alla partecipazione della parte privata interessata; tali limitazioni sono connesse, da un lato, all’esigenza di celerità e indifferibilità dell’azione preventiva, dall’altro, alla necessità di omettere tutti gli elementi informativi “il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (cfr. art. 92 bis).
Quest’ultima limitazione si giustifica in ragione del fatto che la disclosure anticipata, già in sede procedimentale, di elementi o notizie contenuti in atti di indagine coperti da segreto investigativo o di informative riservate delle forze di polizia, spesso connesse ad inchieste della magistratura inquirente contro la criminalità organizzata, potrebbe frustrare la finalità preventiva perseguita dalla legislazione antimafia.
Allo stesso modo, l’art. 93, d.lgs. n. 159/2011, al comma 4, stabilisce che “il prefetto emette (…) l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato”. Tuttavia, come evincibile dal successivo co. 7, l’audizione è facoltà del Prefetto, rimessa a sue valutazioni prudenziali che risentono degli limiti generali individuati dall’art. 92 bis, d.lgs. n. 159/2011.
 
CONTABILITÀ PUBBLICA
Società pubbliche e aziende speciali 
Corte dei conti, Sez. reg. contr. Emilia Romagna, n. 43/2025 (est. Carlo)

Ricognizione:

La Sezione esordisce con un sintetico inquadramento dell’istituto dell’azienda speciale.
L’art. 2, R.D. n. 2578/1925 prevedeva che l’amministrazione ordinaria gestisse i servizi, considerati pubblici per finalità e funzione, attraverso le aziende municipalizzate, costituenti un organo dell’ente pubblico, privo di autonoma personalità, tuttavia dotato di autonomia gestionale, finanziaria e contabile.
Successivamente, la L. n. 142/1990 ha “sostituito” le aziende municipalizzate con quelle speciali, che sono qualificate come enti strumentali dell’ente locale, dotati di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. La suddetta disciplina è poi confluita nel D. Lgs. n. 267/2000.
L’art. 114 TUEL ancora oggi definisce l’azienda speciale come ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 
I precedenti artt. 113 e 113 bis TUEL disciplinavano l’erogazione di servizi pubblici locali (prevedendone anche il possibile affidamento ad aziende speciali). Tuttavia, tali due norme, unitamente all’art. 112, sono state abrogate con l’introduzione del T.U. servizi pubblici locali (D.Lgs. n. 201/2022), il cui art. 14 rimette, entro certi limiti, alla discrezionalità dell’ente locale la scelta sulla modalità di gestione del servizio pubblico locale tra:
a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
b) affidamento a società mista;
c) affidamento a società in house;
d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’art. 114, ex D.lgs. n. 267/2000.
Tale quadro normativo induce a intravedere una rilevante somiglianza tra il modello di gestione dei servizi pubblici locali delineati dall’art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, dedicato alle società in house e quello di cui al rinnovato art. 114 D. Lgs. n. 267/2000.
In particolare, l’azienda speciale è inquadrata - ai sensi dell’art. 114 D. Lgs. n. 267/2000 - come ente strumentale dell’ente locale. Inoltre, l’art. 114, co. 4, impone alla stessa di conformare la propria azione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, orientando sostanzialmente la gestione verso l’obiettivo strutturale dell’equilibrio di bilancio dell’ente locale. Il bilancio dell’azienda speciale, infatti, confluisce nel conto consolidato dell’ente locale con la conseguenza che è proprio sul bilancio di quest’ultimo che si riverseranno le eventuali perdite subite dall’azienda speciale.
Ciò posto, si osserva che gli obblighi di razionalizzazione previsti dall’art. 20 TUSP sono testualmente riferiti solo alle società pubbliche e non anche alle aziende speciali.
Tuttavia, le aziende speciali sono da tempo sottoposte ad una serie di vincoli di finanza pubblica dai quali sono stati mutuati taluni di quelli attualmente previsti dal Testo unico delle società partecipate: si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’obbligo di conformare la propria attività ai principi contabili generali di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
Inoltre, la Legge attribuisce all’ente partecipante penetranti poteri di vigilanza per rendere effettivo il rispetto di siffatti vincoli gestionali. L’ente dominus, infatti, ”è onerato di un obbligo di sorveglianza sul bilancio dell’azienda speciale, che ai sensi dell’art. 114, c. 6, TUEL, comporta per l’ente locale l’obbligo di: (1) esercitare la vigilanza; (2) verificare i risultati della gestione; (3) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali”.
Infatti, la Sezione autonomie della Corte dei conti ha chiarito che nel novero della verifica eseguita ai sensi dell’art. 20 TUSP vengono considerati tutti gli organismi partecipati monitorati dalla Corte dei conti, i quali compongono il gruppo “amministrazione pubblica territoriale”. In tale ambito rientrano società di capitali, fondazioni, consorzi, enti e organismi strumentali, nonché le aziende speciali, cui si applicano in parte le disposizioni previste per le società pubbliche (cfr. art. 1, co. 550 ss., L. n. 147/2013) (Corte dei conti, Sez. Aut., n. 10/2024.
Ne consegue che i presupposti per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all’elenco ex art. 20, c. 2, T.U.S.P. assurgono a parametro di legalità finanziaria per le gestioni di enti pubblici strumentali che, per conformazione organizzativa e gestione finanziaria, siano idonei ad influire sugli equilibri finanziari dell’ente locale.
Dunque, anche in relazione all’azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal co. 2 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 comporta l’obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell’Ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all’affidamento del servizio.